TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Heli Guides AG

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO

1. Ambito di applicazione

Le seguenti Condizioni Generali di Viaggio sono parte integrante di ogni contratto di pacchetto turistico (di seguito denominato anche contratto di viaggio) stipulato tra i partecipanti al viaggio e il tour operator Heli Guides srl con sede a Courmayeur, ITALIA (di seguito denominato anche Heli Guides / Organizzatore). Fatti salvi eventuali accordi diversi stipulati per iscritto, i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti sono disciplinati dalle presenti Condizioni. Tali condizioni non si applicano espressamente ai seguenti servizi: (1) tutte le “prenotazioni di solo volo” mediate e prenotate da Heli Guides sono soggette alle condizioni di viaggio delle rispettive agenzie di viaggio o compagnie aeree.

2. Fonti normative

La vendita di pacchetti turistici, che hanno per oggetto servizi destinati al territorio nazionale e internazionale, è disciplinata dagli articoli 32-51 novies del Decreto Legislativo no. 79 del 23 maggio 2011 (cosiddetto “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 06.06.2018 in attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in materia di trasporto, contratti e mandati per la fornitura di servizi, a seconda dei casi, e dal Codice della Navigazione (RD n. 327 del 30.03.1942). La giurisdizione italiana avrà competenza esclusiva su qualsiasi controversia legale che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, all’applicazione e all’esecuzione dei contratti, disciplinati dalle presenti condizioni generali.

3. Norme amministrative

L’organizzatore e l’agenzia che vende il pacchetto turistico, a cui il viaggiatore si rivolge, devono essere autorizzati a svolgere le rispettive attività ai sensi della legislazione vigente. Prima della conclusione del contratto, l’Organizzatore e il venditore comunicheranno a terzi i dettagli della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale, nonché i dettagli della copertura contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e del venditore, ciascuno per la propria responsabilità, ai fini della restituzione delle somme versate o del trasferimento del viaggiatore al luogo di partenza.

4. Definizioni (Articolo 33 CdT)

Ai fini del presente contratto, si intende per: a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipuli un contratto o sia autorizzato a viaggiare sulla base di un contratto di turismo organizzato; b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, agisce nel quadro di contratti del turismo organizzato, anche attraverso un altro soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, in qualità di organizzatore, venditore, professionista che facilita servizi di viaggio correlati o fornitore di servizi turistici, ai sensi della legislazione vigente; c) Organizzatore: il professionista che compone pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente oppure tramite o insieme a un altro professionista; d) Venditore: il professionista, diverso dall’Organizzatore, che vende o mette in vendita i pacchetti combinati da un organizzatore.

5. Concetto di pacchetto turistico (Articolo 33, comma 1, n. 4, lettera c) CdT)

Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o in base alla sua scelta, prima che venga stipulato un unico contratto per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se stipulati con contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 2.1) acquistati in un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti con la denominazione di “pacchetto” o nome simile; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con il quale il commerciante permette al viaggiatore di scegliere tra una selezione di diversi tipi di servizi turistici, o acquistati presso professionisti distinti attraverso processi di prenotazione online correlati, dove il nome del viaggiatore, i dettagli del pagamento e l’indirizzo e-mail sono trasmessi dal professionista con il quale è stato concluso il primo contratto a uno o più professionisti e laddove il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti venga concluso entro 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

6. Informazioni precontrattuali per il viaggiatore (Articolo 34 CdT)

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta equivalente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il relativo modulo informativo standard di cui all’Allegato A, Parte I o Parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con le relative date e, se l’alloggio è incluso, il numero di notti incluse; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e di ritorno, la durata e l’ubicazione delle fermate intermedie e delle coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, eventualmente, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e di ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, eventualmente, la categoria turistica dell’alloggio, ai sensi delle norme del Paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale concordato del pacchetto; 6) i servizi turistici forniti al viaggiatore in qualità di membro di un gruppo e, in questo caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui vengono forniti i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono adatti a persone con mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’adeguatezza del viaggio o della vacanza, tenendo conto delle esigenze del viaggiatore; b) il nome commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, se presente, del venditore, i loro numeri di telefono e indirizzi e-mail; c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e di tutti i diritti, tasse e altri costi aggiuntivi, compresi eventuali costi amministrativi e di gestione o, se questi non sono ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe ancora dover sostenere; d) il metodo di pagamento, compreso l’importo o la percentuale del prezzo da pagare come acconto e le scadenze per il pagamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a versare o a fornire; e) il numero minimo di partecipanti richiesto per il pacchetto e la scadenza di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima del lancio del pacchetto ai fini di un’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento di tale numero; f) informazioni generali sulle norme relative al passaporto e al visto, ivi compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione; g) informazioni sulla possibilità per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio dei servizi del pacchetto, previo pagamento di adeguate spese di recesso o, eventualmente, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del CdT; h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di una polizza assicurativa che copra le spese di risoluzione unilaterale del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, ivi compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o morte; i) i dettagli della copertura di cui all’Articolo 47, comma 1, 2 e 3 CdT. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati telefonicamente, l’organizzatore o il professionista fornirà al viaggiatore le informazioni standard di cui all’Allegato A, Parte II, del presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

7. Conclusione del contratto di pacchetto turistico (articolo 36 CdT)

Con la sua richiesta, che può essere effettuata per iscritto, per posta utilizzando una scheda o un modulo di registrazione, per fax o per e-mail tramite il modulo di registrazione sul nostro sito web (www.heli-guides.com), il partecipante al viaggio offre a Heli Guides la conclusione vincolante di un contratto di viaggio. Alla base dell’offerta rivolta al partecipante al viaggio vi sono esclusivamente le informazioni di viaggio fornite da Heli Guides e qualsivoglia brochure emessa da Heli Guides. In caso di iscrizione di più partecipanti al viaggio e a condizione che il richiedente lo dichiari espressamente e puntualmente, il richiedente sarà ritenuto responsabile insieme a questi partecipanti per i loro obblighi contrattuali e per i propri. Il contratto si intende concluso al momento della ricezione dell’accettazione da parte di Heli Guides. Il partecipante riceverà una copia o una conferma del contratto su un supporto dati duraturo contestualmente a – o subito dopo – la conclusione del contratto. Heli Guides invierà al partecipante i documenti di viaggio necessari in tempo utile prima dell’inizio del viaggio stesso. Se il contratto è stato concluso in presenza fisica e contemporanea delle parti contraenti o al di fuori dei locali commerciali, il partecipante avrà diritto a una conferma di viaggio in forma cartacea. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli o in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.

8. Condizioni di pagamento

Al momento della conclusione del contratto (ossia quando Heli Guides accetta la registrazione del cliente e la convalida mediante conferma della prenotazione e fattura – salvo adeguamento dei prezzi), dovrà essere versato a Heli Guides un acconto pari al 25% del prezzo di viaggio pubblicizzato per singolo partecipante. Il pagamento restante dovrà essere effettuato entro e non oltre 28 giorni prima dell’inizio del viaggio. I biglietti aerei devono essere pagati immediatamente. In caso di mancato pagamento, Heli Guides non è tenuta a consegnare i documenti di viaggio, può recedere dal contratto di viaggio e richiedere un risarcimento per inadempimento al partecipante. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, entro le date concordate, così come la mancata restituzione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore al Venditore, ed eventuali azioni di garanzia ai sensi dell’art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituiscono una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto mediante semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso la sede del venditore, o all’indirizzo elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera perfezionato quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o tramite l’Agenzia di Viaggi intermediaria scelta dallo stesso viaggiatore.

9. Prezzi e servizi

(1) Il prezzo del pacchetto turistico viene stabilito nel contratto. La presentazione dei servizi di Heli Guides sui nostri siti web e su supporti cartacei corrisponde a quanto a noi noto al momento della pubblicazione o della stampa e non costituisce un’offerta vincolante da parte nostra. Heli Guides si riserva il diritto di apportare modifiche alle offerte, ai prezzi e alle date. I prezzi pubblicizzati si intendono per persona e comprendono i servizi specificati nei relativi programmi. (2) Ci riserviamo il diritto di aumentare il prezzo di viaggio concordato dopo la conclusione del contratto, in caso di un successivo aumento del prezzo per il trasporto di persone dovuto all’aumento dei costi del carburante o di altre fonti energetiche, all’aumento delle tasse e di altri costi per i servizi di viaggio concordati, come le tasse turistiche, le tasse portuali o aeroportuali, o a una variazione dei tassi di cambio applicabili al pacchetto turistico in questione. Qualora il prezzo concordato dovesse subire variazioni per i motivi di cui sopra, il partecipante sarà informato su un supporto dati duraturo subito dopo essere stato informato del motivo di tale modifica e non oltre 20 giorni prima dell’inizio del viaggio. Se l’aumento di prezzo supera l’8% del prezzo del viaggio, il partecipante ha il diritto di accettare l’offerta con la maggiorazione di prezzo entro 7 giorni dal ricevimento della notifica o di recedere a titolo gratuito dal contratto o di richiedere la partecipazione a un viaggio sostitutivo, qualora Heli Guides offrisse tale opportunità. In caso di recesso, i pagamenti già effettuati saranno immediatamente rimborsati, in ogni caso entro 14 giorni dalla data di recesso. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo supera l’8% del prezzo totale del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. (3) Il partecipante potrà richiedere una riduzione del prezzo del viaggio se e nella misura in cui i prezzi, le tasse o i tassi di cambio di cui al paragrafo 2 sono cambiati dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del viaggio e qualora ciò dovesse comportare una riduzione dei prezzi per Heli Guides. In questo caso, l’eventuale importo aggiuntivo dovrà essere rimborsato al partecipante, deducendo le spese amministrative sostenute. (4) Le nostre licenze di volo per le operazioni di heliski in varie aree delle Alpi sono soggette ad approvazione ufficiale con cadenza pluriennale. Nel caso in cui ci venga impedito di volare in una determinata area al momento del viaggio, ci riserviamo il diritto di fornire servizi di heliski comparabili in aree di volo vicine a parità di condizioni. In questo caso, Heli Guides informerà il partecipante su un supporto dati duraturo subito dopo essere stato informato del motivo del cambiamento, prima dell’inizio del viaggio e il partecipante avrà il diritto di accettare l’offerta di modifica del contratto di viaggio entro 7 giorni dal ricevimento della stessa o di recedere gratuitamente dal contratto, nonché di richiedere la partecipazione a un viaggio sostitutivo qualora Heli Guides lo preveda. In caso di recesso, i pagamenti già effettuati saranno immediatamente rimborsati, in ogni caso entro 14 giorni dalla data di recesso. (5) Al termine del periodo previsto ai paragrafi 2 e 4 della presente disposizione, l’offerta di maggiorazione di prezzo o altra modifica del contratto si considera accettata. (6) Se il partecipante accetta l’offerta di modificare il contratto di viaggio o di partecipare a un viaggio sostitutivo e il pacchetto turistico non è di qualità equivalente rispetto a quello originariamente previsto, il prezzo del viaggio verrà ridotto sulla base della durata delle deduzioni del viaggio. In caso di riduzione, il prezzo del viaggio sarà ridotto in base al rapporto tra il valore del pacchetto in condizioni di assenza di difetti e il valore effettivo al momento della stipula del contratto. La riduzione sarà determinata, se necessario, sulla base di una stima. Se il viaggio è di qualità equivalente, ma associato a costi inferiori per Heli Guides, la differenza dovrà essere rimborsata al partecipante. (7) Nell’interesse del partecipante, il tour operator si riserva il diritto di modificare i programmi o i singoli servizi concordati qualora circostanze impreviste e/o la situazione nel Paese di destinazione lo richiedano e nella misura in cui tali circostanze non siano significative e non compromettano il carattere generale del viaggio prenotato. In caso di modifiche al programma prima dell’inizio del viaggio, il partecipante sarà informato immediatamente di tali modifiche. In caso di modifiche significative di una delle caratteristiche essenziali dei servizi di viaggio, i paragrafi da 4 a 6 verranno applicati di conseguenza.

10. Modifica o cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza (Articolo 40 CdT)

1. Prima dell’inizio dei servizi del pacchetto turistico, l’organizzatore non potrà modificare unilateralmente le condizioni del contratto, ad eccezione del prezzo ai sensi dell’Articolo 39, a meno che tale diritto non sia stato previsto dal contratto e la modifica sia di scarsa rilevanza. L’organizzatore comunicherà tale modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto duraturo. 2. Qualora l’organizzatore si trovi costretto, prima dell’inizio della fruizione del pacchetto, a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’Articolo 34, comma 1, lettera a), o non possa soddisfare le richieste specifiche di cui all’Articolo 36, comma 5, lettera a), o proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’Articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un termine ragionevole indicato dall’organizzatore, potrà accettare la modifica proposta o recedere dal contratto senza dover sostenere le relative spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 3. L’organizzatore informerà il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto duraturo senza ritardi ingiustificati: a) delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2 e del loro impatto sul prezzo del pacchetto ai sensi del paragrafo 4; b) del termine ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del paragrafo 2; c) delle conseguenze della mancata risposta da parte del viaggiatore entro il termine di cui alla lettera b) e dell’eventuale offerta di un pacchetto sostitutivo e del relativo prezzo. 4. Se le modifiche al contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo di cui al paragrafo 2 prevedono un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo. 5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del paragrafo 2, qualora il viaggiatore non dovesse accettare un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore sarà tenuto a rimborsare senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla cessazione del contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicheranno le disposizioni dell’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del CDT.

11. Cancellazione o modifica del viaggio

1. Il partecipante può recedere in qualsiasi momento prima dell’inizio del tour, del corso, della visita guidata o del viaggio. In caso di recesso, Heli Guides potrà fatturare una percentuale di risarcimento (elencata di seguito) basata sul prezzo totale al posto dell’effettivo risarcimento per l’annullamento. Qualora Heli Guides fosse parzialmente o totalmente sollevata dalle richieste di risarcimento di terzi (ad esempio, hotel, costi di agenzie internazionali, skipass, biglietti aerei o simili), tale importo sarà dedotto dal prezzo del viaggio su cui viene calcolato il risarcimento di Heli Guides. 2. In caso di recesso del cliente fino a 120 giorni prima dell’inizio dell’evento, verrà addebitato il 10% del prezzo pubblicizzato a titolo di tassa di cancellazione e gestione. In caso di recesso successivo, saranno dovuti i seguenti indennizzi: 30% del prezzo di viaggio fino a 60 giorni prima della partenza; 50% del prezzo di viaggio fino a 45 giorni prima della partenza; 75% del prezzo di viaggio fino a 15 giorni prima della partenza; 90% del prezzo di viaggio dal 14° giorno prima della partenza. La data di entrata in vigore è la data di ricezione della disdetta scritta. Il partecipante è espressamente autorizzato a dimostrare che il danno o la riduzione di valore non si sono affatto verificati o sono significativamente inferiori rispetto al valore del pacchetto di viaggio. 3. In caso di circostanze imprevedibili ed eccezionali che si verifichino nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano un impatto sostanziale sull’attuazione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri a destinazione, il viaggiatore avrà il diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto stesso, senza corrispondenti spese di recesso, e al rimborso dell’intero pagamento del pacchetto, ma non avrà diritto ad un ulteriore risarcimento. 4. L’organizzatore potrà recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso completo dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non sarà tenuto a versare un risarcimento aggiuntivo se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo specificato nel contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine stabilito nel contratto e in ogni caso non oltre venti giorni prima dell’inizio dei servizi previsti dal pacchetto nel caso di viaggi di durata superiore a sei giorni, sette giorni prima dell’inizio del pacchetto per viaggi di durata compresa tra due e sei giorni, quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi di durata inferiore a due giorni; b) l’organizzatore non è in grado di adempiere al contratto a causa di circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunica la rinuncia allo stesso al viaggiatore senza ritardi ingiustificati prima dell’inizio dei servizi del pacchetto. 5. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi richiesti ai sensi dei paragrafi 3 e 4 o, per quanto riguarda le disposizioni dei paragrafi 1 e 3, rimborsa qualsivoglia pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo averne dedotto le spese del caso, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, ciò determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 6. Se la destinazione del viaggio è colpita da una pandemia (ad esempio, COVID-19) al momento della partenza e i governi del Paese di partenza o di destinazione impongono un divieto di viaggio o eventuali restrizioni, non consentendo l’ingresso nel Paese di destinazione, entrambe le parti possono avviare una pratica di cancellazione con un rimborso completo del prezzo del viaggio. Se non sono note le scadenze di tali restrizioni di viaggio, l’annullamento è possibile non prima di 14 giorni antecedenti l’inizio del viaggio. 7. Se un partecipante, dopo l’inizio del viaggio, lo termina anticipatamente, non verrà effettuato alcun rimborso per i servizi non utilizzati. I costi aggiuntivi del volo e del viaggio saranno a carico degli altri viaggiatori o partecipanti.

12. Sostituzione e vendita del pacchetto turistico ad un altro viaggiatore (Articolo 38 CdT)

1. Il viaggiatore, previa comunicazione all’organizzatore tramite supporto duraturo non più tardi di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, potrà cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni di utilizzo del servizio. 2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono congiuntamente responsabili del versamento del saldo del prezzo e di eventuali diritti, tasse e altri costi aggiuntivi, ivi compresi i costi amministrativi e di gestione delle pratiche derivanti da tale cessione. 3. L’organizzatore informerà il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere immotivati e che non superano le spese effettivamente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornirà al cedente la prova circa i diritti, le tasse o altri costi aggiuntivi derivanti dalla vendita del contratto. 4. In ogni caso, il Viaggiatore che dovesse richiedere la variazione di un elemento relativo ad una pratica precedentemente confermata, a condizione che la richiesta non costituisca una novazione del contratto e purché l’attuazione sia possibile, il tour operator pagherà, oltre ai costi derivanti dalla modifica, un costo fisso forfettario.

13. Fallimento dell’operazione di volo e rimborsi

Se l’operazione di volo non dovesse andare a buon fine a causa di motivi quali vento, maltempo, pericolo di valanghe o problemi tecnici e quindi i servizi di volo garantiti non potessero essere forniti, il partecipante ha diritto a un rimborso dei servizi di volo non fruiti pari al valore delle condizioni applicabili. Le condizioni relative all’importo del rimborso (per volo, metri di altitudine o ore di volo non utilizzate) sono riportate nella descrizione del viaggio indicata nella prenotazione. Non è previsto alcun rimborso in caso di malattia, incidente, inidoneità fisica, capacità sciistiche insufficienti, arrivo in ritardo e interruzioni durante la giornata sciistica. Sono esclusi ulteriori rimborsi. I servizi di guida alpina prenotati non sono collegati ai servizi di volo e non sono rimborsabili.

14. Passaporto, visto, vaccinazioni, dogana

(1) Heli Guides informerà il partecipante circa i requisiti generali relativi al passaporto e al visto del Paese di destinazione, ivi comprese le scadenze approssimative per l’ottenimento dei visti, nonché circa gli adempimenti sanitari. (2) Ogni partecipante si assume la piena responsabilità del rispetto dei requisiti in materia di passaporto, visti, dogana, cambio di valuta e salute. Heli Guides potrà procurare i visti dietro pagamento di un supplemento. Affinché i documenti di viaggio vengano emessi correttamente, il viaggiatore dovrà fornire i dati personali conformemente alle informazioni contenute nel suo passaporto al momento della prenotazione. Se i dati del cliente forniti non dovessero corrispondere a quelli del passaporto, nel peggiore dei casi ciò può comportare il rifiuto dell’ingresso nel Paese e il rimpatrio forzato, i cui costi saranno a carico del viaggiatore. Qualora i documenti di viaggio dovessero essere riemessi perché le informazioni contenute nella richiesta non corrispondono ai dati del passaporto, i costi aggiuntivi saranno a carico della persona che effettua la prenotazione. Qualsivoglia inconveniente derivante dall’inosservanza di tali norme sarà inoltre a carico del partecipante interessato.

15. Obblighi dei viaggiatori

1. Durante le trattative e in ogni caso prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore verranno fornite per iscritto informazioni generali relative a passaporti e visti e circa le formalità sanitarie necessarie per l’espatrio. 2. Per quanto riguarda le norme relative all’espatrio dei minori, si rimanda a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa, tuttavia che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio o di un passaporto, o per i Paesi dell’Unione Europea, anche di una carta d’identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio di minori di 14 anni e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione rilasciata dall’Autorità Giudiziaria, valgono le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 3. I viaggiatori dovranno comunque procurarsi le informazioni necessarie attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i loro canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori dovranno, prima della partenza, verificare l’aggiornamento delle informazioni presso le autorità competenti (per i cittadini italiani la Questura locale o il Ministero degli Affari Esteri attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero (+39) 06.491115), adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’agenzia di vendita o all’organizzatore. 4. In ogni caso, i viaggiatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore circa loro cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o del servizio turistico, e al momento della partenza dovranno assolutamente verificare di essere in possesso dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di qualsivoglia altro documento valido per i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, dei visti di transito e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, quindi, l’oggettiva fruibilità dei servizi acquistati o acquistabili, il viaggiatore avrà l’onere di avvalersi delle informazioni generali ufficiali presso il Ministero degli Affari Esteri e diffuse attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei TO – cataloghi online o cartacei – in quanto contengono informazioni descrittive generali come indicato nel libretto informativo e non informazioni soggette a variazioni temporali. Lo stesso, quindi, dovrà essere considerato dai Viaggiatori. I Viaggiatori dovranno inoltre attenersi al rispetto delle regole di normale diligenza e delle norme specifiche in vigore nei Paesi di destinazione, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovranno subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi comprese le spese necessarie per il loro rimpatrio. 6. L’organizzatore o il venditore che abbia indennizzato o ridotto il prezzo, risarcito i danni o sia stato costretto ad adempiere ad altri obblighi previsti dalla legge, ha diritto di rivalsa nei confronti di coloro che hanno contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui deriva l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni o gli altri obblighi in questione, nonché di coloro che sono tenuti a fornire servizi di assistenza e di alloggio ai sensi di ulteriori disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa tornare al luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che ha risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento pagato, nei diritti e nelle azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornirà all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili ai fini dell’esercizio del diritto di surrogazione (Articolo 51d CdT).

16. Regime di responsabilità dell’organizzatore (Articolo 42 CdT)

1. L’Organizzatore si assume la responsabilità dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere forniti dall’Organizzatore stesso, dai suoi collaboratori o incaricati allorché questi operino nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’Articolo 1228 del Codice Civile. 2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, informerà l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, dei difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. 3. Se uno dei servizi turistici non viene prestato secondo quanto previsto dal contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore provvederà a porre rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò non si riveli impossibile o eccessivamente oneroso, considerando l’entità del difetto di conformità e il valore dei servizi turistici da questo interessati. Qualora l’Organizzatore non ponesse rimedio al difetto, si applicherà l’Articolo 43. 4. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un termine ragionevole stabilito dal viaggiatore sulla base della durata e delle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del paragrafo 2, il viaggiatore potrà porre personalmente rimedio al difetto e richiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; qualora l’Organizzatore rifiutasse di porvi rimedio o qualora fosse necessario risolverlo immediatamente, il viaggiatore non dovrà specificare alcun termine. 5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un’inadempienza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e non è trascurabile, e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro il termine ragionevole stabilito dal viaggiatore sulla base della durata e delle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del paragrafo 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, eventualmente, richiedere una riduzione del prezzo, ai sensi dell’articolo, o comunque un eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto di passeggeri, l’Organizzatore si farà carico anche del ritorno del viaggiatore con un mezzo di trasporto equivalente senza indebito ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 6. Nel caso in cui non sia possibile garantire il ritorno del viaggiatore, l’Organizzatore sosterrà i costi della sistemazione necessaria, se possibile di categoria equivalente a quella stipulata nel contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per un periodo più lungo previsto dalla legislazione dell’Unione Europea in materia di diritti dei passeggeri, applicabile ai mezzi di trasporto pertinenti. 7. La limitazione dei costi di cui al paragrafo 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone che necessitano di assistenza medica specifica, a condizione che l’Organizzatore abbia ricevuto apposita notifica circa le loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio dei servizi del pacchetto. L’Organizzatore non potrà appellarsi a circostanze imprevedibili ed eccezionali per limitare la responsabilità di cui al presente paragrafo, qualora il fornitore di servizi di trasporto non possa avvalersi delle stesse circostanze ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione Europea. 8. 8. Se a causa di circostanze non imputabili all’Organizzatore non sarà possibile fornire, nel corso della sua esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione di servizi turistici concordata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore sarà tenuto ad offrire, senza costi aggiuntivi a carico del viaggiatore, adeguate soluzioni alternative di qualità, ove possibile equivalenti o superiori a quelle specificate nel contratto, in modo che l’esecuzione del pacchetto possa continuare, ferma restando la possibilità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non venga fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte risultano in un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quello specificato nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore garantirà al viaggiatore un’adeguata riduzione di prezzo. 9. Il viaggiatore potrà rifiutare le soluzioni alternative proposte solo se non sono paragonabili a quanto concordato nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 10. Qualora fosse impossibile fornire soluzioni alternative o il viaggiatore rifiutasse le soluzioni alternative proposte, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 8, al viaggiatore verrà riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di offerta di cui al paragrafo 8, si applicherà il paragrafo 5. 11. Qualora, a causa di circostanze non imputabili all’Organizzatore, fosse impossibile garantire il rientro del viaggiatore come concordato nel contratto di pacchetto turistico, si applicheranno i paragrafi 6 e 7.

17. Responsabilità normativa del venditore (Articoli 50 – 51 quater CdT)

1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferito dal viaggiatore mediante contratto di intermediazione turistica, indipendentemente dal fatto che il servizio venga prestato dallo stesso venditore agente di viaggio, dai suoi collaboratori o incaricati allorché questi operino nell’esercizio delle loro funzioni o da terzi della cui opera si avvale, per l’adempimento degli obblighi assunti da valutarsi sotto il profilo della diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 2. Il Venditore non sarà ritenuto responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze imprevedibili ed eccezionali. 3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni legati alla responsabilità del Venditore si intende prescritto in due anni dalla data di ritorno del viaggiatore al luogo di partenza.

18. Limiti di indennizzo (Articolo 43, paragrafo 5)

Il contratto di pacchetto turistico può prevedere una limitazione dell’indennizzo dovuto dall’organizzatore, ad eccezione dei danni alla persona o di quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché questo sia limitato a tre volte il prezzo totale del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si intende prescritto in tre anni dalla data di ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o nel periodo più lungo previsto per il risarcimento dei danni alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi inclusi nel pacchetto.

19. Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore (Articolo 44 CdT)

1. Il Viaggiatore potrà indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore attraverso il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, inoltrerà tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore. 2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il Venditore riceve i messaggi, le richieste o i reclami di cui al paragrafo 1 sarà considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.

20. Obbligo di assistenza (Articolo 45 CdT)

1. L’Organizzatore è tenuto a fornire senza indugio un’adeguata assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’Articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo informazioni opportune sui servizi sanitari, sulle autorità locali e sull’assistenza consolare e supportando il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 2. L’organizzatore può richiedere il pagamento di un contributo ragionevole per tale assistenza se il problema è intenzionalmente causato dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

21. Partecipazione, responsabilità, assicurazione

(1) I viaggi di heliski, freeride, sci alpinismo e i viaggi internazionali offerti da Heli Guides sono accessibili a chiunque goda di buona salute, sia in grado di soddisfare i requisiti riportati nelle nostre descrizioni di viaggio, e sia equipaggiato di conseguenza. I viaggi all’estero richiedono che i partecipanti si adattino alle usanze e alle tradizioni straniere. La guida turistica o il rappresentante di Heli Guides ha la facoltà di escludere dall’evento o dal programma del tour, in tutto o in parte, all’inizio o durante il viaggio, un partecipante che chiaramente non soddisfa tali requisiti. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti, di conseguenza saranno a carico del partecipante e il prezzo del viaggio pagato non potrà essere rimborsato. Eventuali spese che Heli Guides risparmierà saranno rimborsate al partecipante al viaggio. (2) Heli Guides sottolinea espressamente che il freeride o lo sci lontano da piste protette e segnalate comporta un rischio maggiore. Tutte le attività non incluse nel pacchetto di viaggio sono intraprese dal partecipante a proprio rischio e pericolo, senza alcuna responsabilità a carico di Heli Guides. (3) Heli Guides non può garantire che l’evento si svolgerà esattamente come previsto dal programma pubblicizzato, poiché ciò dipende principalmente dalle condizioni meteorologiche, dalla neve, dal pericolo di valanghe e dalle capacità e prestazioni personali. La persona che guida il tour ha la facoltà di modificare l’evento pianificato in base al livello dei partecipanti, alle loro capacità tecniche e alle condizioni o a causa di circostanze imprevedibili. (4) I nostri programmi non sono elaborati o eseguiti per conto di un vettore aereo e non prevedono alcun obbligo in merito all’organizzazione del viaggio. La responsabilità della compagnia aerea è regolamentata dalle leggi e dalle condizioni di riferimento. (5) Il partecipante potrà richiedere il risarcimento dei danni in caso di deficit di viaggio, fermo restando la riduzione o la risoluzione del contratto, a meno che il difetto del viaggio non sia imputabile al partecipante o a terzi che non sono né fornitori di servizi né sono altrimenti coinvolti nella fornitura dei servizi di viaggio coperti dal contratto di pacchetto turistico e che sia imprevedibile o inevitabile da parte di Heli Guides o che sia stato causato da circostanze imprevedibili ed eccezionali. (6) Qualora si applichino convenzioni internazionali o disposizioni di legge basate su tali convenzioni, in base alle quali una richiesta di risarcimento danni nei confronti del fornitore di servizi sorge o può essere fatta valere solo a determinate condizioni o restrizioni o è esclusa a determinate condizioni, Heli Guides potrà invocarla nei confronti del partecipante. (7) Il prezzo del viaggio non include alcuna assicurazione. È espressamente responsabilità del partecipante assicurarsi contro tutti i rischi che potrebbero sorgere e verificare che la copertura sia garantita in tutto il mondo. Si raccomanda vivamente di stipulare un’assicurazione contro l’annullamento del viaggio, un’assicurazione sanitaria internazionale, un’assicurazione contro le emergenze e gli infortuni di viaggio. (8) Nonostante il viaggio venga pianificato al meglio, il viaggio di ritorno può subire ritardi per motivi imprevedibili per Heli Guides o a causa di eventi eccezionali. Pertanto, il giorno del ritorno e, per i viaggi in altri continenti, anche per il giorno successivo, il cliente non deve assumersi obblighi che potrebbero avere gravi conseguenze in caso di un loro mancato adempimento.

22. Tutela del viaggiatore (Articolo 47 CdT)

1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da una polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del viaggiatore per i danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 2. I contratti relativi all’organizzazione di pacchetti turistici sono coperti da polizze assicurative o da garanzie bancarie o erogate dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e per i viaggi che si svolgono all’interno di un unico Paese, compresi i viaggi in Italia, in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo alcuno su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il suo trasferimento, nonché, se necessario, il pagamento di vitto e alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume d’affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione ai pacchetti, tenendo conto della durata del periodo che intercorre tra gli acconti e il saldo finale e il completamento dei pacchetti, nonché il costo stimato per il rimpatrio in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore. 3. I viaggiatori beneficeranno della copertura in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui ha sede l’ente incaricato di garantire tale tutela in caso di insolvenza o fallimento. 4. Nei casi previsti al paragrafo 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, la continuazione del pacchetto può essere offerta al viaggiatore secondo le modalità indicate agli articoli 40 e 42 CdT.

23. Modifiche operative

Alla luce del grande anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di utilizzo dei servizi, si fa presente che gli orari e le rotte di volo indicati nell’accettazione della proposta di vendita dei servizi possono essere suscettibili di variazioni in quanto soggetti a successiva convalida. A tal fine, il viaggiatore dovrà richiedere la conferma dei servizi all’Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e nei modi previsti dall’Articolo 11 del Regolamento CE 2111/2005.

24. Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, desideriamo informarvi che i dati personali da voi forniti saranno sottoposti a trattamento nel rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente società.

25. Voucher

I voucher emessi da Heli Guides possono essere utilizzati per tutti i servizi offerti da Heli Guides, a meno che non siano stati emessi per un servizio specifico. Un rimborso in contanti, anche parziale, non sarà possibile. I voucher hanno una validità di tre anni dalla data di emissione. Il valore dei voucher non produce alcun interesse. I voucher personali non possono essere trasferiti a un’altra persona senza il consenso scritto di Heli Guides. I voucher vengono solitamente inviati entro due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento. Heli Guides si riserva il diritto di modificare il regolamento relativo ai voucher in qualsiasi momento. Le Condizioni generali di viaggio si applicano sia all’acquisto che al riscatto di un voucher.

26. Informazioni sull’identità del vettore aereo

(1) Heli Guides informerà il cliente circa l’identità del/i vettore/i aereo/i operativo/i prima o al più tardi al momento della prenotazione relativamente a tutti i servizi di trasporto aereo forniti ai fini del viaggio prenotato. (2) Nel caso in cui i vettori aerei operativi non siano ancora stati determinati al momento della prenotazione, Heli Guides è tenuta a informare il partecipante circa i vettori che probabilmente opereranno i voli. Heli Guides informerà il partecipante non appena verrà a conoscenza di quale vettore aereo opererà i voli. (3) Se il vettore aereo indicato al partecipante come vettore aereo operativo dovesse cambiare, Heli Guides informerà il partecipante immediatamente e il più rapidamente possibile con mezzi adeguati.

27. Disposizioni finali

(1) I costi di riparazione dell’attrezzatura noleggiata, danneggiata dal partecipante oltre la normale usura, sono a carico del partecipante stesso. Il materiale perso dovrà essere sostituito dal partecipante. In caso di utilizzo dei nostri zaini ABS, si applicano le seguenti disposizioni: gli inneschi accidentali saranno addebitati al partecipante. Heli Guides non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al partecipante al momento dell’utilizzo del materiale a noleggio (sci, attacchi, ecc.). (2) Il tour operator è Heli Guides srl, Piazzale Funivie Val Veny snc, Frazione Entreves, 11013, Courmayeur (AO), ITALIA; Tel.: +41 (0)71 688-7000, E-Mail: info@heli-guides.com. Organizziamo tutti i viaggi con scrupolo e attenzione. Tuttavia, non possiamo garantire in alcun modo la conquista di una vetta o il raggiungimento di un obiettivo di viaggio personale. (3) Come previsto dalla legge, Heli Guides è coperta da una polizza assicurativa contro il rischio di insolvenza. I dettagli della compagnia assicurativa che fornisce il servizio sono riportati nel modulo di informazioni precontrattuali. (4) Heli Guides non partecipa a una procedura di risoluzione delle controversie dinanzi a un collegio arbitrale dei consumatori e non è tenuta a farlo. (5) Il rapporto tra il cliente/partecipante e Heli Guides è regolato esclusivamente dalla legge italiana, il foro competente è quello Aosta. Restano applicabili le disposizioni di legge di tutela obbligatorie del Paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale. Data: 18.10.2023